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Immatricolazione della barca

 

 

Chi deve immatricolare la barca

Con il nuovo decreto legislativo entrato in vigore il 28 novembre 2018, immatricolare la propria barca sarà più semplice e alla portata di tutti. Si eviteranno dunque le lunghe attese e le tediose pratiche burocratiche. Il punto principale della nuova regolamentazione è proprio quello di snellire le pratiche per l’immatricolazione attraverso la creazione dello S.Te.D (Sportello TElematico del Diportista). Vediamo innanzitutto chi deve immatricolare la barca e poi qual è a procedura da seguire per l’immatricolazione della barca.

 

DIVERSE TIPOLOGIE DI BARCHE

Prima di procedere all’immatricolazione della propria unità è indispensabile essere a conoscenza delle diverse unità da diporto, in quanto la documentazione da produrre potrebbe variare, anche se di poco:

  • Natanti da diporto (unità a remi e a vela, unità a motore con scafo non superiore ai 10 mt di lunghezza)
  • Imbarcazioni da diporto (unità con scafo di lunghezza compresa tra i 10 e i 24 mt)
  • Navi da diporto (unità con scafo di lunghezza superiore ai 24 mt, le quali non saranno prese in considerazione in questa guida).
Mentre per le navi da diporto e per le imbarcazioni da diporto l’immatricolazione è obbligatoria, i natanti da diporto sono esenti dall’obbligo di immatricolazione.

 

Natanti da diporto

Imbarcazioni da diporto

Navi da diporto

Immatricolazione

 

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Perché immatricolare la barca

Dal momento che i natanti sono esenti dall’obbligo di immatricolazione, saranno quindi i proprietari a decidere se immatricolarli oppure no, tendendo in considerazione che l’immatricolazione produce responsabilità ma anche benefici.

L’immatricolazione della barca significa l’iscrizione della stessa presso l’archivio telmatico centrale, nel quale si troveranno tutti i documenti e le attività collegati all’unità. A tal proposito, con l’iscrizione della barca, si acquista il beneficio di poter effettuare il passaggio di proprietà del natante con maggior sicurezza grazie alla trascrizione della cessione sui registri. D’altro canto pero’, attraverso l’immatricolazione del natante esso diventa un’imbarcazione a tutti gli effetti, ed è quindi assoggettato alla normativa prevista per tale categoria di costruzioni nautiche.

 

La differenza principale sta nel caso di cessione del natante (passaggio di proprietà):

  • Nel caso di non immatricolazione il passaggio di proprietà è più difficile da dimostrare in quanto per effettuarlo ci si avvale della buona fede e/o di un titolo idoneo ad attestare la cessione del natante;
  • Nel caso di immatricolazione, per effettuare il passaggio di proprietà, è necessaria una modifica nel registro presso l’ufficio il cui è stata effettuata l’iscrizione del natante. Questa operazione chiarisce quindi chi fosse il  proprietario nel momento in cui un evento dannoso si è verificato, stabilendo quindi su chi ricade la responsabilità.
 

Immatricolare il natante significa che esso è assoggettato alla normativa giuridica che interessa le imbarcazioni di diporto, e che deve quindi rispondere a determinati obblighi come:

  • Obbligo di effettuare controlli periodici riguardo l’equipaggiamento di sicurezza 
  • Produrre un determinato numero di documenti obbligatori

Tali obblighi hanno un certo peso in termini economici, quindi è bene valutare i pro e i contro dell’immatricolazione prima di decidere se effettuare o meno la registrazione. Nel caso in cui si decidesse di effettuare l’immatricolazione, l’iter è spiegato di seguito.

 

Come immatricolare la barca

Imbarcazioni e navi da diporto devono essere iscritte nell’archivio telematico centrale a cura del proprietario presentando il titolo di proprietà. Per ottenere l’iscrizione nel ACTN, il proprietario dell’unità da diporto presenta allo sportello telematico i seguenti documenti, oltre alla domanda di iscrizione compilata:

  • Il titolo di proprietà dell’unità (atto pubblico, scrittura privata autenticata e registrata..)
  • La dichiarazione di conformità UE della barca rilasciata dal costruttore, dall’importatore privato
  • La dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo, rilasciata dal costruttore, ovvero certificato di omologazione e dichiarazioni di conformità
  • La copia della fattura di acquisto o della ricevuta fiscale che dimostri avvenuti gli adempimenti fiscali ed eventualmente doganali
  • La dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa agli eventi derivanti dall’esercizio dell’unità

 Per l’utilizzo ai fini commerciali, bisognerà presentare anche il certificato di iscrizione nel registro delle imprese.

 

IMMATRICOLAZIONE PROVVISORIA

Presentando i documenti per l’immatricolazione è possibile ottenere l’iscrizione temporanea dell’imbarcazione e l’assegnazione del numero di immatricolazione e vengono quindi rilasciati:

  • La licenza di navigazione provvisoria
  • Il certificato di sicurezza
E’ importante sottolineare che, decorsi sei mesi dall’assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l’iscrizione si ha per non avvenuta e il proprietario deve restituire la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza ad uno Sportello Telematico.

 

ISCRIZIONE DA PARTE DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO O STRANIERI

I cittadini italiani e degli altri stati membri dell’Unione Europea residenti all’estero ma che vogliono iscriversi, o mantenere l’iscrizione delle proprie imbarcazioni nell’archivio telematico, devono stabilire un domicilio in Italia o nominare un rappresentante che abbia domicilio in Italia. La selezione di un rappresentante con domicilio in Italia deve essere effettuata anche per i cittadini e le società di Stati extra-UE, la cui unica finalità è di garantire alle autorità un referente a cui rivolgersi in caso di comunicazioni varie. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA NAVIGAZIONE PER LE UNITA’ DA DIPORTO (in dettaglio)

1) Patente nautica: indispensabile per la navigazione oltre le 6 miglia, indipendentemente dalla potenza e dalla cilindrata del motor.

2) Estratto del RID: un documento che include lo storico dei passaggi di proprietà avvenuti.

3) Licenza di navigazione: rilasciata dallo S.Te.D insieme al numero di immatricolazione, utile per abilitare un’unità da diporto

4) Certificato di sicurezza: documento che viene rilasciato dallo S.Te.D (sportello telematico del diportista) all’atto dell’iscrizione, il quale attesta la conformità dell’imbarcazione. I successi rinnovi dipendono dalla categoria di progettazione:(22222222)

Categoria A e B: il primo rinnovo deve essere effettuato dopo 8 anni
Categorie C e D:il primo rinnovo va effettuato dopo i 10 anni.
Inoltre i limiti di navigazione variano in base alla presenza della conformità CE oppure no.


5) Dichiarazione di potenza: documento che dichiara la potenza in Kw/Cv e la cilindrata del motore. Tale documento deve essere richiesto al costruttore del motore e importatore.Una una copia autenticata deve essere conservata a bordo.

6) Polizza assicurativa: si intende la polizza assicurativa della responsabilità civile per danni verso terzi

7)La licenza RTF: documento che attesta l’idoneità del VHF. E’ necessario presentare domanda allegando il certificato di conformità. In questo documento verranno elencati il tipo di VHF oltre che il numero identificativo della barca e il nominativo internazionale.

8)Conformità e Marcatura CE: si riferisce a determiniati requisiti di sicurezza. Tutte le imbarcazioni da diporto fino ai 24 metri devono possedere il marchio CE. I documenti allegati al marchio CE sono la targhetta del costruttore e il numero di identificazione (che ne individua la casa di costruzione).

9)Manuale del proprietario: quello che comunemente viene chiamato manuale di istruzioni. Esso deve essere redatto in una lingua comprensibile dal consumatore finale e deve contenere tutte le informazioni riguardanti l’unità come la portata massima e le informazioni riguardanti la sicurezza.


 

Natanti  

Imbarcazioni da diporto

 

Unità a remi e a vela (marcate CE e non)

Unità a motore < 10 mt

Tutti i tipi

Documento di identità

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Patente nautica (1)

 

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Estratto del RID (2)

 

 

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Licenza di navigazione (3)

 

 

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Certificato di sicurezza (4)

 

 

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Dichiarazione di Potenza (5)

 

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Polizza assicurativa (6)

 

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Licenza di esercizio RTF (7)

 

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Certificato RTF

 

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Conformità e Marcatura CE (8)

 

 

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Manuale del Proprietario (9)

 

 

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Vantaggi dell'immatricolazione della barca

Come detto in precedenza l’immatricolazione non è sempre obbligatoria, ma lo è per le imbarcazioni da diporto (unità con scafo di lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri) e per le navi da diporto (lunghezza scafo superiore ai 24 metri). Per quanto rigurarda i natanti, come detto precedentemente, sta nella volontà del proprietario dell’imbarcazione decidere se immatricolarla oppure no.

Per quanto riguarda i vantaggi della nuova regolamentazione sono molteplici e tutti a favore dei tanti diportisti presenti in Italia. Sono essenzialmente 3:

  1. Riduzione delle pratiche
  2. Riduzione delle tempistiche di iscrizione e cancellazione delle unità
  3. Minor controllo da parte delle forze dell’ordine, grazie all’attendibilità delle informazioni online